Assenza per malattia (art.23 del CCNL/95-art. 49 del CCNL/99)
Il
personale docente a tempo indeterminato, nel caso di
malattia, conserva il posto per 18 mesi e l’assenza
non interrompe la maturazione dell’anzianità di
servizio; il trattamento economico prevede l’intera
retribuzione per i primi 9 mesi, il 90% per i
successivi 3 mesi e il 50% per gli ultimi 6;
l’assenza va comunicata tempestivamente non oltre
l’orario d’inizio del giorno in cui si è verificata;
il certificato medico va recapitato (a mano o a
mezzo raccomandata AR) entro 5 giorni;
l’amministrazione può richiedere la visita fiscale
fin dal primo giorno; l’insegnante malato è tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato tutti i
giorni, compresa la domenica, dalle 10 alle 12 e
dalle 17 alle 19; il docente assente per 150 giorni
continuativi (90 nel caso delle classi terminali)
che riprenda il lavoro dopo il 30 aprile non rientra
in classe, ma è impiegato per supplenze, interventi
didattici integrativi o altri compiti connessi con
il funzionamento della scuola.
Ferie
(artt. 19 e 25 del CCNL/95; art. 49 del CCNL/99)
Gli insegnanti a tempo indeterminato hanno diritto a
32 giorni di ferie da godere nel periodo di
sospensione dell’attività didattica (1 luglio-31
agosto); le ferie non godute vanno recuperate nel
periodo della sospensione natalizia!; le ferie sono
sospese da malattie certificate; le ferie sono
concesse dal capo d’istituto; sulla domanda per le
ferie è prassi lasciare un recapito, ma durante le
ferie non c’è obbligo di permanenza nel recapito
lasciato; a tal proposito si ricorda che è invece
diversa la situazione del docente assente dalla
scuola nei periodi in cui non c’è attività
didattica, ma non coincidenti con i suoi 32 giorni
di ferie: in tal caso l’insegnante deve ritenersi
disponibile per le esigenze della scuola, ma tali
esigenze devono essere rappresentate sempre da
obblighi previsti dal CCNL, per cui non può essergli
richiesta, da parte dei Dirigenti scolastici, "la
sola firma di presenza"; un po’ diversa è la
situazione degli insegnanti a tempo determinato in
quanto il numero delle loro ferie varia al variare
della situazione specifica di ognuno: di solito essi
maturano 2,666 giorni ogni mese lavorativo e hanno
diritto alle festività soppresse, in ragione di una
ogni 3 mesi, ma solo se ne fanno espressa domanda.
Festività soppresse
(art. 20 del CCNL/95; Legge 937/77)
Ogni insegnante ha diritto a 4 giorni di ferie
corrispondenti alle festività soppresse dalla Legge
citata; essi, ugualmente alle ferie, e con le stesse
modalità, vanno goduti in periodi in cui sia sospesa
l’attività didattica; inoltre è considerata
festività il giorno del Santo Patrono della località
di servizio dell’insegnante, solo se esso cade in un
giorno infrasettimanale, altrimenti non ne è
previsto il recupero.
Orario settimanale
(art. 41 CCNL/95; art. 25 del CCNL/99)
Le
attività di insegnamento di ogni docente sono
distribuite su 25 ore per le scuole materne, 22 per
le elementari e 18 per le altre; se le cattedre
prevedono un orario inferiore, le ore necessarie al
completamento vanno svolte o come insegnamento su
ore non assegnate ad altri docenti, o per interventi
didattici integrativi, o per supplenze in
sostituzione di colleghi assenti per un periodo non
superiore a 5 giorni; ogni ora eccedente quelle
previste viene retribuita con 1/78 dello stipendio
tabellare dell’interessato; con l’introduzione
dell’autonomia l’orario scolastico settimanale può
subire modifiche dovute alle esigenze di attuazione
della stessa.
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