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Dirigente Scolastico Uffici Amministrativi
La struttura organizzativa degli uffici è articolata su tre settori

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Modulistica

Comunicazione malattia

Richiesta ferie

Richiesta permesso breve

Richiesta permesso retribuito/ferie

Scheda sintesi progetti Pof

   

Normativa

Assenza per malattia
(art.23 del CCNL/95-art. 49 del CCNL/99)

Il personale docente a tempo indeterminato, nel caso di malattia, conserva il posto per 18 mesi e l’assenza non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio; il trattamento economico prevede l’intera retribuzione per i primi 9 mesi, il 90% per i successivi 3 mesi e il 50% per gli ultimi 6; l’assenza va comunicata tempestivamente non oltre l’orario d’inizio del giorno in cui si è verificata; il certificato medico va recapitato (a mano o a mezzo raccomandata AR) entro 5 giorni; l’amministrazione può richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno; l’insegnante malato è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; il docente assente per 150 giorni continuativi (90 nel caso delle classi terminali) che riprenda il lavoro dopo il 30 aprile non rientra in classe, ma è impiegato per supplenze, interventi didattici integrativi o altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.

Ferie
(artt. 19 e 25 del CCNL/95; art. 49 del CCNL/99)

Gli insegnanti a tempo indeterminato hanno diritto a 32 giorni di ferie da godere nel periodo di sospensione dell’attività didattica (1 luglio-31 agosto); le ferie non godute vanno recuperate nel periodo della sospensione natalizia!; le ferie sono sospese da malattie certificate; le ferie sono concesse dal capo d’istituto; sulla domanda per le ferie è prassi lasciare un recapito, ma durante le ferie non c’è obbligo di permanenza nel recapito lasciato; a tal proposito si ricorda che è invece diversa la situazione del docente assente dalla scuola nei periodi in cui non c’è attività didattica, ma non coincidenti con i suoi 32 giorni di ferie: in tal caso l’insegnante deve ritenersi disponibile per le esigenze della scuola, ma tali esigenze devono essere rappresentate sempre da obblighi previsti dal CCNL, per cui non può essergli richiesta, da parte dei Dirigenti scolastici, "la sola firma di presenza"; un po’ diversa è la situazione degli insegnanti a tempo determinato in quanto il numero delle loro ferie varia al variare della situazione specifica di ognuno: di solito essi maturano 2,666 giorni ogni mese lavorativo e hanno diritto alle festività soppresse, in ragione di una ogni 3 mesi, ma solo se ne fanno espressa domanda.

Festività soppresse
(art. 20 del CCNL/95; Legge 937/77)

Ogni insegnante ha diritto a 4 giorni di ferie corrispondenti alle festività soppresse dalla Legge citata; essi, ugualmente alle ferie, e con le stesse modalità, vanno goduti in periodi in cui sia sospesa l’attività didattica; inoltre è considerata festività il giorno del Santo Patrono della località di servizio dell’insegnante, solo se esso cade in un giorno infrasettimanale, altrimenti non ne è previsto il recupero.

Orario settimanale
(art. 41 CCNL/95; art. 25 del CCNL/99)

Le attività di insegnamento di ogni docente sono distribuite su 25 ore per le scuole materne, 22 per le elementari e 18 per le altre; se le cattedre prevedono un orario inferiore, le ore necessarie al completamento vanno svolte o come insegnamento su ore non assegnate ad altri docenti, o per interventi didattici integrativi, o per supplenze in sostituzione di colleghi assenti per un periodo non superiore a 5 giorni; ogni ora eccedente quelle previste viene retribuita con 1/78 dello stipendio tabellare dell’interessato; con l’introduzione dell’autonomia l’orario scolastico settimanale può subire modifiche dovute alle esigenze di attuazione della stessa.

 
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